I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus carburante

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/E del 14 luglio c.a., fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022 (Lavoronews n. 50/2022), con il quale, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, è stata prevista, solo per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

L’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Relativamente alla categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la norma non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, pertanto, al fine di individuare i potenziali beneficiari, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

La circolare evidenzia inoltre che i buoni benzina:

  • possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
  • sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir);
  • possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).

Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge n. 208/2015, anche con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.

Circolare_n_27_del_14_07_2022

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