CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE, GLI SGRAVI PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO IN PERIODO COVID ILLUSTRATI DALL’EBT RAGUSA

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Contratto di rioccupazione, sgravi in periodo Covid per le imprese del terziario anche dell’area iblea. L’Ebt Ragusa chiarisce l’iter

 

 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione dello sgravio spettante in caso di assunzione effettuata, da datori di lavoro privati, con il contratto di rioccupazione dall’1 luglio al 31 ottobre 2021 (articolo 41 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). “Il contratto di rioccupazione – chiariscono dal direttivo dell’Ebt Ragusa – è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro. I lavoratori assunti con tale tipologia di contratto per i primi sei mesi di attività sono impegnati in un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze al nuovo contesto lavorativo”. L’Inps ha precisato che nella fase di inserimento non è consentito al datore di lavoro di recedere se non per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum. Inoltre, se al termine del periodo nessuna delle parti recede dal contratto il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’Inail, come espressamente previsto dall’art. 41, comma 5, del decreto Sostegni bis. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Infine, il beneficio spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

 

 

Ebiter Ragusa  

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