La sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori fragili

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Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero della Salute, con circolare n. 13 del 4 settembre c.a., in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, ha precisato che il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2.

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medicato incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività.

MLcir13-2020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2

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