Deposito dei contratti collettivi anche per deroghe previste dalla contrattazione collettiva

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 del 30 luglio c.a., ha ribadito come l’obbligo del deposito dei contratti collettivi, aziendali o territoriali, utile alla fruizione di benefici, sia applicabile “…anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

In tali ipotesi rientrano le deroghe introdotte da accordi siglati ex articolo 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 (deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato).

L’Ispettorato ritiene, inoltre, che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare in esame.

INLcir3-2020

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