Istituiti i codici tributo per la compensazione del premio erogato ai dipendenti che hanno lavorato in azienda nel mese di marzo

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L’articolo 63, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che per i lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 17/E del 31 marzo c.a., informa di aver istituito i relativi codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 del predetto premio.

Il codice da esporre nel modello F24 è:

  • “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Ai fini del recupero in compensazione delle predette somme, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

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