Termine per la presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario FIS

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L’Inps, con messaggio n. 1321 del 23 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il termine per la presentazione della domanda decorre:

  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio in commento (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la data di pubblicazione del citato messaggio. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 è neutralizzato ai fini della presentazione della domanda;
  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo il 23 marzo 2020, il termine della presentazione della domanda decorrerà dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

Messaggio-INPS-numero-1321-del-23-03-2020

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