D.P.C.M. 22 marzo 2020: ulteriori misure restrittive

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Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Le disposizioni del decreto, che producono effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile prossimo, si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. in oggetto.

Rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che:

  • sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (Lavoronews n. 25/2020) sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo u.s., e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili, e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso.

Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Confcommercio-dpcm-22marzo-2020
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